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Pescara-Perugia, il Giudice Sportivo durissimo con entrambe le società

Giudice Sportivo durissimo con ambedue le società di Serie C che si sono incontrate nel posticipo di lunedì sera: Pescara e Perugia hanno infatti ricevuto una ammenda rispettivamente di 2.000 e 3.000 euro. Quanto agli umbri, maggiormente colpiti, la sanzione è “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:  1. fatto esplodere, al 10° e 12° minuto del primo tempo, due petardi di elevata potenza nel piazzale retrostante il Settore Ospiti;  2. lanciato, al 19° minuto del primo tempo, un petardo di elevata potenza nel recinto di gioco;  3. lanciato, al 94° minuto della gara, un petardo di elevata potenza nel recinto di gioco e, un petardo di elevata potenza, nel Settore Tribuna Adriatica Laterale occupata dai sostenitori avversari così provocando il danneggiamento di due seggiolini.  Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità della condotta sub 3), rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (ad eccezione del danneggiamento dei seggiolini sub 3) e considerati e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.- documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto)”. 

In riferimento al Pescara, invece, la somma di € 2.000 è stata comminata per “fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:  1. al 1° minuto del primo tempo, un petardo di elevata potenza nel recinto di gioco sulla pista d’atletica;  2. al 15° e 16° minuto del secondo tempo, due petardi di elevata potenza nel recinto di gioco sulla pista d’atletica;  3. al 4°, 20° e 27° minuto del primo tempo e alla fine della gara, quattro fumogeni nel recinto di gioco.  Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)“.

In foto, i tifosi del Pescara (immagine di repertorio, credits Massimo Mucciante).

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