La Corte federale d’appello della FIGC, con la decisione n. 38 del 15 settembre 2026, ha respinto il reclamo della S.P.D. Amiternina Scoppito contro la mancata ammissione al Campionato abruzzese di Promozione 2026/2027. La pronuncia ha chiarito i poteri dei Comitati regionali nella determinazione degli organici e la posizione delle società che presentano domanda di ripescaggio.
La riduzione dell’organico
Il piano approvato nel marzo 2025 prevedeva per la Promozione Abruzzo 2026/2027 un organico di 34 società, divise in due gironi da 17. La riduzione a 32 squadre avrebbe dovuto trovare applicazione dalla stagione successiva. Al termine delle iscrizioni, tuttavia, soltanto 31 società avevano perfezionato gli adempimenti. Per raggiungere quota 34 sarebbe stato necessario ripescare tre squadre dalla Prima Categoria.
Il Comitato regionale Abruzzo ha quindi anticipato la riforma, fissando l’organico a 32 società e procedendo a un solo ripescaggio. È stato ammesso il Rosciano River Arabona, primo nella graduatoria riservata alle società retrocesse, mentre l’Amiternina era prima nella diversa graduatoria delle società non promosse dalla categoria inferiore.
Gli organici regionali possono essere modificati
L’Amiternina sosteneva che, ai sensi dell’articolo 50 delle NOIF, la riduzione dell’organico potesse produrre effetti soltanto dalla stagione successiva ma la CFA ha escluso tale interpretazione. La censura fondata sull’art. 50 NOIF è stata ritenuta anzitutto inammissibile, perché proposta per la prima volta in appello. La CFA l’ha comunque esaminata nel merito, chiarendo che la determinazione numerica annuale degli organici regionali non integra una modifica dell’“ordinamento dei campionati” riservata al Consiglio federale.
Le NOIF non stabiliscono direttamente il numero delle partecipanti alla Promozione regionale. L’organico viene necessariamente definito dopo la scadenza delle iscrizioni e la verifica delle società effettivamente ammesse. L’inizio formale della stagione il 1° luglio non impedisce, pertanto, una successiva determinazione dell’organico.
Il ripescaggio non costituisce un diritto
Il passaggio centrale della decisione riguarda la natura del ripescaggio. La società priva del titolo sportivo non vanta un diritto soggettivo all’ammissione. La domanda e l’inserimento in graduatoria attribuiscono soltanto un’aspettativa, subordinata alla decisione del Comitato di completare o meno l’organico. I criteri pubblicati stabiliscono quale società debba essere preferita quando si decide di coprire un posto vacante. Non obbligano però il Comitato a raggiungere il numero di squadre precedentemente programmato. Neppure il pagamento richiesto per presentare la domanda trasforma questa aspettativa in un diritto alla partecipazione.
Perché è stato preferito il Rosciano
L’Amiternina aveva ottenuto 27,70 punti, contro i 14,80 del Rosciano. Il confronto non era però possibile, perché le società appartenevano a graduatorie differenti. Il Rosciano figurava nella graduatoria prioritaria delle società retrocesse; l’Amiternina in quella delle società non promosse. I punteggi valevano soltanto all’interno di ciascuna graduatoria.
La Corte ha inoltre rilevato che i criteri dai quali derivava questa priorità non erano stati tempestivamente impugnati. Non potevano quindi essere contestati indirettamente attraverso l’impugnazione del successivo provvedimento di ammissione.
Una scelta organizzativa complessiva
La decisione era collegata anche alla composizione della Prima Categoria. Con un solo ripescaggio verso la Promozione e tre ammissioni dalla Seconda Categoria, la Prima Categoria raggiungeva 56 società, consentendo quattro gironi omogenei da 14. Con tre ripescaggi in Promozione sarebbe invece rimasta a 54 squadre, con due gironi da 14 e due da 13, riproducendo la criticità della stagione precedente.
Per la CFA, la scelta del Comitato era quindi coerente e fondata su dati verificabili. Il giudice sportivo può sindacare queste decisioni soltanto in presenza di violazioni normative, errori evidenti o manifesta irragionevolezza, presupposti non riscontrati nel caso concreto.
Il principio che emerge è netto: la programmazione degli organici regionali non è immutabile e la domanda di ripescaggio non garantisce l’ammissione. Il Comitato può rivedere le proprie precedenti determinazioni programmatiche, purché eserciti tale potere sulla base di esigenze organizzative adeguatamente motivate e prima che le posizioni delle società interessate si siano consolidate. Nel caso esaminato, la revisione è intervenuta prima dell’inizio del campionato e della formazione dei calendari.
Il possibile difetto di notifica
La Corte ha preliminarmente rilevato un possibile profilo di inammissibilità del reclamo. Dagli atti, infatti, questo risultava notificato alle società Rosciano River Arabona e Lettese, ma non al Consiglio direttivo del Comitato regionale Abruzzo, autore della deliberazione impugnata e individuato dalla CFA quale contraddittore necessario. L’omissione avrebbe potuto comportare l’inammissibilità ai sensi dell’art. 101, comma 2, CGS. La Corte non ha tuttavia approfondito definitivamente la questione, preferendo applicare il criterio della “ragione più liquida” e respingere il reclamo perché infondato nel merito.
Articolo a cura dell’ Avv. Giovanni Sidoni.
