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Prima Categoria, Giudice Sportivo: la decisione su Pescina-Pizzoli

Di seguito, le determinazioni del Giudice Sportivo in relazione alla gara Pescina-Pizzoli, sospesa nella ripresa per decisione dell’arbitro. Ecco quanto contenuto nel comunicato odierno:

“Il Giudice Sportivo

  • Esaminato il referto ufficiale di gara nel quale l’arbitro riferisce che:
  • al minuto 6º del 1º tempo provvedeva ad espellere il calciatore Briciu Nicusor, del Pescina, per comportamento irriguardoso nei suoi confronti, con l’utilizzo di un’espressione blasfema;
  • al minuto 25 del 2 tempo provvedeva ad espellere il calciatore Delgizzi Alessandro, del Pescina, per comportamento irriguardoso nei suoi confronti;
  • il sig. Delgizzi si rifiutava di abbandonare il terreno di gioco e, nel contempo, l’arbitro veniva accerchiato da tutti i calciatori del Pescina, i quali, nonostante i ripetuti inviti rivolti al capitano della squadra locale, che si dimostrava non collaborativo, non si allontanavano;
  • dopo quattro minuti, decideva di sospendere definitivamente la gara, che in quel momento di trovava sul risultato di 2 a 2;
  • al rientro negli spogliatoi, alcuni dirigenti locali chiedevano di riprendere il gioco, ma l’arbitro riteneva che non vi fossero le condizioni.
  • Considerato che i fatti così come descritti nel referto arbitrale, pur meritevoli di sanzioni disciplinari a carico dei responsabili e, a titolo di responsabilità oggettiva, della società ospitante, non sembrano aver determinato una situazione di grave pericolo per l’incolumità del direttore di gara, né si riferisce di azioni violente e/o intimidatorie nei suoi confronti. Pertanto, appare ragionevole supporre che nell’occasione permanessero le condizioni per poter proseguire l’incontro in piena autonomia di giudizio. Per di più, il direttore di gara non ha dimostrato di aver esperito tutti i tentativi possibili prima di decretare la sospensione della gara, soprattutto a seguito della richiesta di riprendere il gioco rivoltagli dai dirigenti locali.
    Per quanto sopra, questo Giudice non ravvisa la presenza di elementi per l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara in danno della società coinvolta, ritenendo invece di dover disporre la ripetizione dell’incontro.
  • Visto l’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva,

DELIBERA

1) di disporre la ripetizione della gara in oggetto, demandando alla segreteria del CRA gli adempimenti conseguenti;
2) di infliggere alla Società Pescina l’ammenda di Euro 150,00 a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri tesserati;
3) di squalificare i giocatori del Pescina Briciu Nicusor e Delgizzi Alessandro per 2 gare effettive;
4) di squalificare il giocatore del Pescina Vernarelli Nicholas (capitano) per 1 gara effettiva”.

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